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Lo Statuto dell'Associazione

Art. 1 - Denominazione e sede
E’ costituita, con sede a Milano, l’associazione di volontariato denominata “Parada Italia”.
L’associazione potrà costituire sedi operative in altre località del territorio nazionale.
Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Art. 2 – Carattere dell’associazione
L’associazione è apartitica e aconfessionale, svolge attività di volontariato attraverso le prestazioni personali spontanee e gratuite dei suoi aderenti e non persegue in alcun modo attività lucrative.
L’associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi, nazionali e internazionali.

Art. 3 - Durata dell’associazione
La durata dell’associazione è illimitata.

Art.4 - Finalità dell’Associazione
La finalità dell’Associazione è quella di promuovere percorsi di sensibilizzazione, informazione, formazione e sostegno a favore dei minori e dei giovani soli nelle città europee, dell’Est Europa e del mondo, a partire dai ragazzi di Bucarest.
Coerentemente con la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e la Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, l’Associazione si impegna ad affermare, sostenere, e diffondere a livello nazionale e internazionale, i valori e la cultura della solidarietà nazionale e internazionale e la promozione e reale applicazione dei diritti fondamentali della persona, dei popoli e, in particolare, dei minori e dei giovani. L’associazione ha i seguenti obiettivi:
1. realizzare attività di tutela e promozione della condizione dei minori e giovani in Italia e all’estero, con particolare attenzione alla condizione dei minori e giovani, che vivono o hanno a lungo vissuto soli nelle strade.
2. realizzare attività di informazione e coinvolgimento dell’opinione pubblica italiana e internazionale sulle tematiche dei minori e dei giovani.
3. realizzare attività di formazione rivolte ad operatori sociosanitari ed educativi e ad artisti sociali.
4. realizzare attività preventive, riabilitative e risocializzanti per minori e giovani attraverso:
- l’utilizzo dell’arte nelle attività di prevenzione e nei processi riabilitativi e risocializzanti,
- l’offerta di relazioni educative,
- sostegni assistenziali finalizzati all’acquisizione di autonomie,
- il sostegno all’autonomia economica con l’attivazione di percorsi facilitanti il lavoro.
5. realizzare iniziative volte alla raccolta fondi.

Art. 5 - Soci
5.1. Adesione
Chi intende aderire all’associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell’associazione e di accettare senza riserve lo Statuto ed eventuali regolamenti.
L’ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione (e comunque entro 60 giorni), deliberandone l’iscrizione nel registro dei soci dell’associazione.

5.2. Diritti ed Obblighi sociali
Costituiscono diritti dei soci:
1. partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota sociale) e alle votazioni;
2. conoscere i programmi con i quali l’associazione intende attuare gli scopi sociali;
3. partecipare alle attività promosse dall’associazione;
4. dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Costituiscono obblighi dei soci:
1. osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
2. essere in regola con il pagamento della quota sociale.

5.3. Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio si perde per recesso o esclusione.
Il recesso deve essere manifestato per iscritto al Presidente e ha effetto dalla data di ricevimento della comunicazione.
I soci sono esclusi per gravi motivi lesivi degli interessi e dell’integrità dell’Associazione e per atteggiamenti contrari allo spirito e alla lettera dello Statuto o delle delibere dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo, o per il mancato rispetto degli obblighi sociali di cui all’art. 5.2.
Tali condizioni devono essere accertate dal Consiglio Direttivo che può decidere la sospensione del socio e l’Assemblea, nella prima riunione successiva, delibera sulla sua esclusione.
I soci che abbiano perso tale qualifica sono tenuti in tutti i casi al rispetto degli obblighi sociali dell'esercizio in corso.
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione è ammesso ricorso all’Assemblea dei Soci, che deve decidere sull’argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

5.4. Circoscrizioni regionali
A partire dal raggiungimento del centesimo socio su base nazionale, i soci saranno organizzati in circoscrizioni regionali, ognuna delle quali esprime delegati all’assemblea nazionale; il numero minimo di soci per costituire una circoscrizione è 10. Gruppi di soci di numero inferiore a 10 saranno aggregati dal Consiglio direttivo a una circoscrizione regionale confinante, così come eventuali soci non residenti in Italia. Ogni circoscrizione nomina due delegati all’assemblea nazionale, più un delegato ogni 30 soci.

Art. 6 – Quota sociale
La quota sociale viene stabilita dall’assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
1. l’Assemblea nazionale;
2. le Circoscrizioni regionali
3. il Consiglio Direttivo;
4. il Presidente; 
Tutte le cariche sono conferite a titolo gratuito.

Art. 8 – Assemblea nazionale
L’Assemblea è composta da tutti i soci in regola con gli obblighi sociali e si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione della relazione annuale delle attività svolte e del bilancio annuale.
A partire dalla costituzione delle circoscrizioni regionali, l’assemblea nazionale sarà costituita dai delegati delle assemblee regionali.
L'Assemblea viene convocata dal Presidente, anche su richiesta di un decimo dei soci, secondo le modalità previste dal Regolamento.
L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci o delegati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci o delegati presenti.
Ogni socio può ricevere al massimo una sola delega da altro socio.
I soci non in regola con il pagamento della quota sociale o di altri contributi dovuti o comunque inadempienti rispetto ai loro obblighi sociali, non possono esercitare il diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche sociali.
L’Assemblea, in apertura di seduta, elegge un Presidente e un Segretario verbalizzante.
L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice dei presenti e ha i seguenti compiti e funzioni:
1. definire il numero ed eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
2. approvare la relazione annuale delle attività svolte, il bilancio annuale consuntivo, il documento di programmazione e il relativo piano di spesa per l’anno successivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
3. definire gli eventuali specifici mandati del Consiglio Direttivo;
4. deliberare sulla esclusione dei soci;
5. approvare il Regolamento dell'Associazione e le sue modifiche sulla base di quanto proposto dal Consiglio Direttivo.
6. stabilire l’ammontare della quota associativa annuale e di eventuali contributi straordinari.
L’Assemblea può altresì riunirsi in seduta straordinaria per deliberare su:
a. le modifiche dello Statuto;
b. lo scioglimento dell’associazione.
Le deliberazioni di cui sub a) possono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti; le deliberazioni di cui sub b) debbono invece essere assunte con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Art. 9 – Circoscrizioni regionali
Le circoscrizioni regionali sono composte da tutti i soci in regola con gli obblighi sociali, residenti o domiciliati nella regione, e si riuniscono almeno una volta l’anno per svolgere le seguenti attività:
1. approvazione del programma di attività annuale per il territorio di competenza;
2. elezione di un coordinatore di circoscrizione;
3. elezione dei delegati all’assemblea nazionale;
4. elaborazione di eventuali contributi al programma di attività nazionale dell’associazione.

Art. 10 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di consiglieri dispari compreso tra 5 e13.
I consiglieri vengono eletti dall’Assemblea tra i soci dell’associazione. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 4 volte l'anno e viene convocato dal Presidente, anche su richiesta della metà più uno dei consiglieri, secondo le modalità previste dal Regolamento.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell’Associazione, che designa un Segretario verbalizzante.
Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti e funzioni:
1. Nominare tra i suoi membri il presidente, un vicepresidente ed eventualmente il Tesoriere e assegnare gli altri compiti e funzioni considerati necessari;
2. approvare preventivamente la relazione annuale delle attività svolte, il bilancio annuale consuntivo, il documento di programmazione e il relativo piano di spesa per l’anno successivo prima della loro presentazione all'Assemblea;
3. esprimere un parere circostanziato sulle proposte di modifica dello Statuto prima della loro presentazione all'Assemblea;
4. elaborare il Regolamento dell'Associazione e le sue eventuali modifiche e presentarle all’approvazione dell'Assemblea;
5. deliberare sull’ammissione, sulla decadenza e sulla sospensione dei soci;
6. in caso di scioglimento dell’Associazione nominare i liquidatori ai quali viene dato mandato di eseguire quanto deliberato dall'Assemblea.

Art. 11 - Presidente
Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri per un periodo di 3 anni.
Il Presidente resta in carica fino allo scadere del consiglio che lo ha eletto, svolgendo solo l’ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Presidente.
Il Presidente, oltre ai poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ha i seguenti compiti e funzioni:
1. esercitare la rappresentanza legale e politica dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio;
2. convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo e presiederlo;
3. coordinare e sovrintendere tutte le attività dell’Associazione;
4. dare esecuzione alle delibere approvate dagli organi sociali;
5. predisporre la relazione annuale delle attività svolte, il documento di programmazione e il relativo piano di spesa per l’anno successivo e gli altri documenti programmatici da sottoporre al Consiglio Direttivo e/o all’Assemblea;
6. informare il Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile, nei casi di esercizio dei poteri di straordinaria amministrazione.
Previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, il Presidente può delegare parte dei propri compiti e funzioni. In caso di impedimento del presidente le sue funzioni saranno esercitate dal vicepresidente.

Art. 12 - Tesoriere
Qualora il Consiglio direttivo decida di nominarlo, il Tesoriere ha i seguenti compiti e funzioni:
1. predisporre e/o monitorare la preparazione del bilancio consuntivo annuale, del piano di spesa relativo alla programmazione annuale e degli altri documenti amministrativi e finanziari da sottoporre al Comitato Direttivo e/o all’Assemblea;
2. sovrintendere al corretto funzionamento amministrativo dell’Associazione.

Art. 13 - Patrimonio ed esercizio sociale
Il patrimonio della Associazione è costituito da ogni cespite e ogni altro bene che pervenga nella disponibilità dell'Associazione.
In conformità con quanto stabilito dalle leggi vigenti, è vietata ogni distribuzione ai soci di avanzi di gestione, fondi o riserve.
L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno; mentre il relativo bilancio deve essere approvato entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 14 – Entrate dell’Associazione
Le entrate dell’ associazione sono costituite:
1.  dalla quota sociale annuale da stabilirsi annualmente dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;
2. da eventuali contributi straordinari, deliberati dall’assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
3. da finanziamenti infruttiferi concessi dagli associati, deliberati dall’assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
4. da versamenti volontari degli associati;
5. da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
6. da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
7. da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
8. da donazioni e lasciti;
9. da contributi di imprese e privati;
10. da corrispettivi di attività istituzionali e a esse direttamente connesse e accessorie;
11. da rimborsi derivanti da convenzioni.

Art. 15 - Scioglimento
Secondo quanto previsto dall'art. 8 del presente Statuto, lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
In caso di scioglimento, il netto risultante dalla liquidazione viene devoluto ad  altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Se necessario, il Consiglio Direttivo nomina i liquidatori ai quali viene dato mandato di eseguire quanto deliberato dall'Assemblea

Art. 16 - Rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile e alle vigenti disposizioni legislative in materia.

 

 

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